Art. 3.
(Istituzione del ruolo del bibliotecario documentalista scolastico).

      1. Al fine di raggiungere gli obiettivi della presente legge è istituito il ruolo del bibliotecario documentalista scolastico, di seguito denominato: «bibliotecario scolastico», al quale si accede a seguito di superamento di pubblico concorso per titoli ed esami.
      2. Il bibliotecario scolastico è il professionista qualificato responsabile della pianificazione, dell'organizzazione e della gestione della biblioteca scolastica e delle attività culturali e didattiche da essa organizzate.
      3. Il bibliotecario scolastico collabora con tutte le componenti della comunità scolastica e opera al fine di mettere in relazione la biblioteca scolastica con le biblioteche pubbliche e con le altre istituzioni culturali presenti sul territorio.
      4. Il bibliotecario scolastico fa parte del collegio dei docenti, partecipa alla programmazione didattica di istituto per ciò che concerne la gestione della biblioteca, l'inserimento delle sue attività nel piano dell'offerta formativa, l'educazione alla lettura, la promozione dell'apprendimento delle abilità di ricerca e uso dell'informazione.
      5. Il bibliotecario scolastico collabora allo sviluppo coordinato delle collezioni, dei servizi e delle attività con le altre biblioteche scolastiche e pubbliche, nell'ambito di protocolli e di accordi di rete, per costituire nel territorio una rete informativa

 

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e culturale integrata al fine di ampliare l'offerta di lettura e di facilitare l'accesso all'informazione.
      6. Il servizio espletato nel ruolo di bibliotecario scolastico è valutato a tutti gli effetti come servizio di ruolo docente.